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Mediazione: modificato il Codice Deontologico Forense

11/10/2011

Il Consiglio Nazionale Forense ha modificato il Codice di Deontologico

 

Il Consiglio Nazionale Forense ha modificato gli artt. 16 e 54 del Codice Deontologico Forense e introdotto l'art. 55 bis.

(In corsivo le modifiche apportate)
 

ART. 16 - Dovere di evitare incompatibilità.

E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell'albo, e, comunque nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell'ordine.

I. L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale o comunque attività incompatibile con i doveri di indipendenza e di decoro della professione forense.

II. Costituisce infrazione disciplinare l'avere richiesto l'iscrizione all'albo in pendenza di cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.

ART. 54 - Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici.
L’avvocato deve ispirare il proprio rapporto con gli arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici a correttezza e lealtà nel rispetto delle reciproche funzioni.

 



ART. 55 bis – Mediazione
L’avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell’organismo di mediazione, nei limiti in cui dette previsioni non contrastino con quelle del presente codice.
I. L’avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.
II. Non può assumere la funzione di mediatore l’avvocato:
a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;
b) quando una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.
In ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art.815, primo comma, del codice di procedura civile.
III. L’avvocato che ha svolto l’incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti:
a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
b) se l’oggetto dell’attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.
Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.
IV. E’ fatto divieto all’avvocato consentire che l’organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, presso il suo studio o che quest’ultimo abbia sede presso l’organismo di mediazione.



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La controparte avrà 15 giorni di tempo per aderire alla richiesta. In caso di adesione si darà avvio al tentativo di conciliazione.
Sulla base della materia del contendere, si procederà alla nomina del conciliatore specializzato più idoneo a conciliare la conroversia.
Si procederà a fissare la data dell'incontro tra le parti presso l'ufficio di conciliaizone territorialmente competente con il conciliatore scelto.
La procedura di conciliazione si conclude entro e non oltre 4 mesi dall'invio della richiesta di conciliazione.

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